Agevolazione sugli acquisti di beni strumentali effettuati nel corso del 2010, compresi gli impianti fotovoltaici.
Natura dell’agevolazione
Detassare dal reddito imponibile fiscale delle PMI quota parte degli investimenti che esse attuano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, con finalità ambientale (terreni, fabbricati, impianti, attrezzature, macchinari, compresi gli impianti fotovoltaici...), potendo considerare una quota di tali beni, senza intaccare le quote di ammortamento e con benefici anche nel caso di realizzo di perdite fiscali.
Beneficiari
I soggetti titolari di reddito d’impresa aventi i parametri comunitari di PMI e che determinano tale reddito in regime di contabilità ordinaria.
Spese ammissibili
Tutti gli investimenti di natura ambientale, derivanti da costi di acquisto in immobilizzazioni materiali inseribili nella voce B II della sezione DARE dello Stato Patrimoniale della società, necessari per.
• prevenire
• ridurre
• riparare
danni causati all’ambiente, con esclusione di quelli realizzati in applicazione di specifici obblighi di legge. Il costo detassabile è calcolato in base all’approccio incrementale.
In sede di bilancio i beni oggetto della presente agevolazione devono essere evidenziati separatamente dagli altri beni in un apposito conto. E’ necessario fornire adeguata comunicazione e documentazione al ministero competente entro 30 gg. dall’approvazione del bilancio relativo.
Sono esclusi: tutti i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l’acquisto di detti beni bensì, ad esempio, la loro locazione, oppure la concessione in uso, usufrutto, ecc….La locazione finanziaria è ammessa.
L’INAIL sta per mettere a disposizione delle PMI 90 milioni di euro per la concessione di contributi a fondo perduto a fronte di attività promozionali della sicurezza sul lavoro.
Spese ammissibili
Attività consistenti in:
Procedura e tempi
Il bando è alla sua seconda edizione e se ne attende la pubblicazione per l'inizio di maggio: l'agevolazione dovrebbe essere compresa tra il 50% ed il 75% delle spese ammissibili, con un massimo di 100.000 €.
Concessione di prestiti alle imprese di capitali i cui soci abbiano deliberato un aumento di capitale non inferiore a € 50.000,00, a fronte di programmi di miglioramento aziendale.
L’aumento di capitale dovrà risultare da apposita delibera di assemblea dell’impresa richiedente ed essere perfezionato mediante apporto di denaro e/o accantonamenti di utili, entro 48 mesi della data di concessione dell’agevolazione.
Obiettivi
Rendere più solida la struttura patrimoniale delle piccole e medie imprese e diversificare le fonti di finanziamento, mantenendone invariata l’autonomia gestionale.
Beneficiari
Piccole e medie imprese, costituite – al momento della presentazione della richiesta di finanziamento – nella forma di S.p.A, S.r.l. o S.a.p.a. che abbiano almeno due bilanci approvati e siano da considerarsi finanziariamente sane e con solide prospettive di sviluppo.
Misura dell’agevolazione
Finanziamento a tasso variabile, integrato da contributo a fondo perduto.
In particolare, l’agevolazione è costituita da:
- un finanziamento agevolato a copertura del 100% dell’aumento di capitale sociale sottoscritto ed ammesso;
- un contributo a fondo perduto, fino al massimo del 5% della quota di finanziamento erogata con fondi pubblici regionali e nei limiti dell’intensità d’aiuto espressa in equivalente sovvenzione lordo.
Il finanziamento agevolato verrà erogato in un’unica soluzione con la seguente modalità:
- 70% con fondi regionali a tasso zero (con un limite massimo di € 1.000.000,00);
- 30% con fondi bancari alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli Istituti bancari con Finpiemonte.
Il finanziamento dovrà essere restituito in 60 mesi (di cui 12 di preammortamento).
Limiti dell’agevolazione
Il beneficio per l’impresa, derivante dal risparmio di interessi a fronte del fondo rotativo a tasso zero e dal contributo a fondo perduto integrativo, non potrà superare:
- € 200.000,00 se erogato a titolo de minimis;
- € 500.000,00 se erogato in base al paragrafo 4.2 “Importo di aiuto limitato e compatibile” della “Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” (2009/C 83/01).
Fissati gli importi degli assegni di maternità concessi da Inps e comuni per l'anno 2011.
Oviettivi
Con la circolare n. 69 del 20 aprile 2011 dell’INPS vengono forniti gli importi degli assegni di maternità concessi dai Comuni e di quelli di maternità dello Stato concessi dall'Inps, in relazione alle nascite avvenute nel 2011 e agli affidamenti preadottivi e alle adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2011.
Misura dell’agevolazione
Per quanto riguarda l'assegno di maternità dei Comuni, l'importo è di 316,25 € mensili per complessivi 1.581,25 € e il relativo indicatore della situazione economica (ISE), con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti, è pari a 32.967,39 €.
Per gli assegni di maternità dello
Stato, invece, l'importo è di 1.946,88 €. Nella circolare, inoltre, vengono
forniti gli importi giornalieri dei periodi di paga compresi nell'anno 2011,
sulla cui base vanno determinate le prestazioni economiche relative alle indennità
di malattia, di maternità e di tubercolosi.
Proroga di 6 mesi dell’avviso comune, ossia possibilità di chiedere sino al 31 luglio 2011 la moratoria dei finanziamenti che non hanno usufruito della sospensione. Possibile allungamento per i mutui/finanziamenti chirografari ed ipotecari di 2 o 3 anni che hanno già avuto la sospensione, per garantire se necessario un sostegno alla liquidità delle imprese. Per chi lo richieda, possibilità di utilizzare strumenti per gestire il rischio di tasso per i mutui interessati all’allungamento.
Beneficiari
Le piccole e medie imprese interessate alle misure previste nell’Avviso comune del 3 agosto 2009 (ripreso dall’Accordo del 16 febbraio 2011) devono avere:
Tali requisiti devono essere riferiti alla singola azienda, senza considerare l’eventuale partecipazione a gruppi societari. Le PMI richiedenti, inoltre, devono essere residenti in Italia e provare la continuità e le prospettive economiche dell’azienda.
Qualora un’impresa abbia già fruito della moratoria per un contratto di leasing o per l’allungamento della scadenza di un credito, non potrà fruire di un’ulteriore agevolazione per lo stesso contratto. Le imprese che hanno già fruito della moratoria sui mutui possono, invece, richiedere una nuova sospensione sugli stessi non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari. Le banche possono mettere a disposizione delle PMI che ne facciano richiesta strumenti di gestione del rischio del tasso di interesse
Mutui e Leasing oggetto della sospensione
Possono beneficiare della sospensione:
L’impresa dovrà dichiarare di non avere rate scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora vi siano rate in mora scadute da non più di 180 giorni la sospensione avrà effetto dalla prima delle rate rimaste impagate:
Æ durante la sospensione l’impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito;
Æ al termine l’impresa rimborserà le quote capitali interessate dalla sospensione.
L’impresa potrà beneficiare dell’allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei leasing finanziari per un periodo pari a quello di sospensione, fatta salva la facoltà di chiedere il ricalcolo delle rate successive al pagamento delle quote capitale sospese in modo che la durata complessiva del mutuo/leasing non subisca variazioni.
Procedura e tempi
L’ABI ha concordato con le associazioni d’impresa un modulo condiviso per la richiesta della sospensione dei debiti e delle operazioni di allungamento dei crediti oggetto di anticipazione da parte delle imprese interessate all’attuazione di uno o più punti dell’Avviso comune. Le banche e gli intermediari sono tenuti a fornire risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza. L’accettazione della domanda non può essere subordinata alla richiesta di ulteriori garanzie aggiuntive da parte degli istituti. Il fac-simile del modello è prelevabile dal sito web http://www.abi.it/manager?action=show_document&portalId=1&documentId=10531%20.